Premessa
La delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 40/04, pubblicata sulla G.U. N.83 dell’8/4/04,si pone come principale obiettivo quello di accertare che l’impianto di utenza gas sia stato eseguito e sia mantenuto in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità.
La delibera 40/2014 ha modificato gli allegati da utilizzare per la richiesta di attivazione delle forniture gas, le procedure da seguire ed ha esteso l’obbligo di accertamento anche alle richieste di attivazione di impianti modificati o trasformati:
- Impianti di utenza nuovi: in vigore dal 1° Aprile 2007, procedura modificata a decorrere dal 1° Luglio 2014.
- Impianti di utenza modificati o riattivati: in vigore dal 1° Luglio 2014.
- Impianti di utenza in esercizio: data che l’Autorità non ha ancora definito
Definizioni
“RETI s.r.l.” è l’impresa distributrice ovvero l’esercente che esercita l’attività di distribuzione e di misura del gas;
“Venditore” è il soggetto che esercita l’attività di vendita del gas;
“Impianto di utenza” è il complesso costituito dall’insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal punto di riconsegna del gas agli apparecchi utilizzatori, questi esclusi, dall’installazione e dai collegamenti dei medesimi, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l’apparecchio, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all’esterno dei prodotti della combustione e delle condense”.
Impianti non soggetti ad accertamento
Sono esclusi dalle attività di accertamento della sicurezza post-contatore :
- gli impianti o parti d’impianto che utilizzano il gas per uso tecnologico. Ovvero non fanno parte di questa tipologia gli impianti o parti d’impianto che utilizzano il gas per riscaldamento, cottura cibi, produzione di acqua calda, condizionamento;
- gli impianti di utenza non modificati *.
Impianti soggetti ad accertamento
L’impresa distributrice prima dell’attivazione / riattivazione effettua gli accertamenti ai seguenti impianti:
- Attivazione della fornitura per impianti di utenza nuovi
- Impianti di utenza trasformati o modificati:
- a) all’attivazione o riattivazione della fornitura di gas a impianti di utenza trasformati (impianto precedentemente alimentato con altro tipo di gas);
- b) all’attivazione della fornitura di GPL a impianti di utenza precedentemente alimentati a GPL non da rete canalizzata di distribuzione;
- c) alla riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per spostamento del contatore su richiesta del cliente finale o per disposizione motivata dell’impresa di distribuzione;
- d) alla riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per cambio di contatore su richiesta del cliente finale per variazione della portata termica complessiva dell’impianto;
- e) alla riattivazione della fornitura a seguito di sospensione su richiesta del cliente finale per lavori di ampliamento o manutenzione straordinaria dell’impianto;
- f) alla riattivazione della fornitura a impianti di utenza precedentemente disattivati per cessazione o disdetta del contratto di fornitura e modificati.
*si precisa che per richiedere la riattivazione di impianti non modificati, occorre far pervenire alla Scrivente, simultaneamente alla richiesta di attivazione, una “dichiarazione scritta del subentrante che attesti che non è stata apportata modifica alcuna all’impianto “dichiarazione impianto non modificato“.
Adempimenti per l’accertamento
l cliente finale richiede l’attivazione o la riattivazione della fornitura di un impianto di utenza esclusivamente al venditore con il quale stipula o ha già in essere il contratto di fornitura di gas. Il Venditore, in occasione di richieste di attivazione o riattivazione della fornitura ad impianti di utenza nuovi, trasformati o modificati fornisce allo stesso i seguenti documenti:
- a) l’allegato G/40, informazioni sulla procedura di attivazione o riattivazione della fornitura;
- b) l’allegato H/40, già compilato nella sezione di competenza dal venditore, redatto dal Cliente;
- c) l’allegato I/40 compilato dalla Ditta incaricata della messa in servizio dell’impianto di utenza;
- d) l’allegato F/40 per i soli casi di richiesta di preventivo.
In aggiunta alla documentazione di cui sopra, per i soli casi sotto elencati, sono necessari ai fini dell’accertamento i seguenti documenti scaricabili:
- per le parti di impianto preesistenti deve essere compilato il rapporto tecnico di compatibilità “allegato modello RTC“;
- per gli impianti di produzione del calore con portata termica tra 116 Kw e 350Kw, soggetti all’applicazione della regola tecnica e alle procedure di prevenzione incendi, è necessario che un professionista iscritto all’Albo professionale produca un’apposita dichiarazione “allegato modello DP“.
Sono inoltre scaricabili i seguenti documenti per la consultazione:
- i criteri aggiornati per l’effettuazione degli accertamenti documentali secondo la del.40/14 dell’A.E.E.G.S.I. “allegato LINEE GUIDA 11“;
- l’allegato informativo per richieste di preventivazione di lavori pervenute all’impresa distributrice “facsimile allegato F/40“.
Invio della documentazione e chiarimenti tecnici
Il Cliente finale dovrà far pervenire ad RETI s.r.l. i documenti H/40 e I/40 compilati, comprensivi di tutti gli allegati obbligatori previsti dalla Delibera 40/14, al seguente indirizzo:
RETI s.r.l. Ufficio Accertamenti Post-Contatore Via A. Spinelli s.n. – 15067 Novi Ligure (AL)
Specificando sulla busta la dicitura:
“CONTIENE DOCUMENTI AI SENSI DELLA DELIBERA 40/14”
Chiarimenti tecnici inerenti la compilazione della documentazione potranno essere richiesti:
- contattando il numero telefonico 0143/330124 (dal Lunedí al Giovedí con orario 8,30 – 11,30);
- inviando un fax al numero 0143/745109 (non utilizzabile per invio documentazione);
- scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: ufficio.accertatori@retisrl.it (non utilizzabile per invio documentazione).
Informazioni e supporto all’uso sicuro del GAS si possono richiedere al CIG contattando il numero 02/72490611.
Gli esperti del Comitato Italiano GAS saranno disponibili per rispondere a quesiti applicativi posti dai cittadini consumatori sulle norme di competenza del CIG
Copertura dei costi per le attività di accertamento
Come previsto dalla Delibera 40/14 (art. 8.1) per le attività di accertamento è previsto l’addebito al netto delle imposte di un importo pari a:
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Impianti di potenza termica complessiva fino a 35 kW € 47
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Impianti di potenza termica complessiva superiore a 35 kW e minore o uguale a 350 kW € 60
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Impianti di potenza termica complessiva superiore a 350 kW € 70